Art. 3.
(Sanzioni per il personale sanitario).

      1. Al personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi prelevati ai bambini, di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, o nell'espianto o nel trapianto di essi, si applicano, oltre alle pene detentive previste per le fattispecie di reato da esso contemplate, la multa da 10.329 euro a 154.937 euro e la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.